San Marino: i vantaggi per le start up e non solo
Con il Decreto Delegato n. 116 del 24 luglio 2014, da ultimo modificato dal Decreto Delegato 23 marzo 2017, n. 34, la Repubblica di San Marino ha disciplinato la materia di start-up ad alta tecnologia, introducendo interessanti incentivi e possibilità per le start-up: da una minore tassazione degli utili alla maggiore elasticità nelle pratiche di domicilio e residenza.
Preliminarmente, si ricorda che l’anno 2014 per San Marino è stato un anno di svolta: con il Comunicato stampa n. 39/2014 il Ministero dell’Economia e delle finanze italiano ha reso noto l’esclusione della Repubblica sammarinese dalla c.d. “black list”, la lista dei paesi a fiscalità agevolata considerati con sospetto dall’Agenzia delle Entrate.
La cancellazione della black list italiana è dovuta principalmente alla modifica del regime fiscale agevolato introdotto con il decreto incentivi del 2013, il quale ha adeguato il sistema fiscale san marinese agli standard dell’Eurozona.
Contestualmente alla suddetta riforma, tuttavia, San Marino ha introdotto diversi strumenti per attrarre gli investimenti nel proprio territorio; non da ultimo notevoli vantaggi per la costituzione e la gestione di imprese innovative ad alto valore tecnologico.
In generale, il sistema sammarinese prevede un regime fiscale vantaggioso: l’imposta generale sui redditi per le persone fisiche varia da un minimo del 9% al di sotto dei 10.000 euro di reddito ad un massimo del 35% al di sopra degli 80.000 euro di reddito[1] mentre per redditi d’impresa l’imposta generale si applica in misura pari al 17% degli utili netti. Sono previsti numerosi incentivi per l’incremento occupazionale[2] nonché la detassazione sugli utili reinvestiti[3].
Come sopra anticipato, oltre ai vantaggi generali, la riforma del sistema economico sammarinese ha introdotto una disciplina ad hoc per le imprese start up ad alta tecnologia.
Il Decreto Delegato n. 116 del 24 luglio 2014, in attuazione della disposizione contenuta nell’art. 21, comma 5, legge n. 71/2013, da ultimo modificato dal Decreto delegato n. 34 del 27 marzo 2017, stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere la qualifica di start-up e i vantaggi ad essa collegati.
Per essere qualificata come “impresa start up ad alta tecnologia” un’impresa deve possedere i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
a) avere un contratto di incubazione in essere con l’Incubatore d’impresa dell’ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico; l’ente gestore del Parco Scientifico Tecnologico di San Marino è Techno Science Park San Marino S.p.A. La società gestisce sia le strutture (immobili, contratti di manutenzione, laboratori) all’interno dell’area del Parco, che i servizi di incubazione (supporto per realizzazione del business plan, tutoraggio quadrimestrale dello sviluppo del business, servizi di comunicazione dedicati, networking per favorire le relazioni tra le imprese e mercato, spazi dedicati quali uffici, sale riunioni e auditorium, accompagnamento verso investitori).
b) essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società di capitali, che ha sottoscritto il contratto d’incubazione con l’ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico entro 24 mesi dall’ottenimento della prima licenza ed ha un totale del valore del fatturato annuo relativo all’attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
c) non avere nella compagine sociale persone giuridiche che siano soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
d) non avere partecipazioni tramite mandato fiduciario;
e) che almeno il 35 % del capitale sociale sia in capo a:
1) persone, assunte nell’impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure
2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l’insediamento all’interno dei locali dell’Incubatore d’Impresa;
f) che l’Amministratore Unico o i membri dell’eventuale Consiglio di Amministrazione non ricoprano la carica di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione in altre società di diritto sammarinese;
g) che sia titolare di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
Il regime di impresa start-up ha una durata massima di 5 anni dal rilascio della licenza.
Il contratto di incubazione determina l’esonero dal pagamento della tassa di licenza e la possibilità di versare l’intero capitale sociale entro tre anni dall’iscrizione nel Registro delle Società[4] [5].
Si noti, tuttavia, che requisito essenziale ulteriore per poter beneficiare dell’agevolazione, è che l’impresa richieda l’iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia e sottoscriva un contratto con l’ente gestore del Parco Scientifico Tecnologico.
In caso di mancato rispetto del requisito, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese Start Up, l’impresa sarà costretta a versare il 50% del capitale sociale (12.250,00 euro in caso di S.r.l. e 38.500,00 euro in caso di S.p.A.) nonché a pagare la tassa di licenza che rimarrà sospesa fino all’avvenuto pagamento.
Con riferimento agli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche residenti in San Marino nelle start-up, l’art. 12 del Decreto Delegato n. 116/2014, nel caso di conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale o a riserva da sovraprezzo partecipazioni[6], riconosce una deduzione dall’imposta generale sui redditi pari al 5% dei conferimenti rilevanti non superiori a 1.800.000,00. Il diritto a tale beneficio è subordinato al mantenimento delle partecipazioni per almeno 2 anni. E’ previsto, inoltre, che le persone giuridiche che effettuano conferimenti in denaro o in natura nelle start up possano portare in deduzione dal proprio reddito imponibile una quota pari al 12% corrispondente all’incremento proprio, al netto del risultato di esercizio in corso.
Il Decreto in esame prevede, inoltre, anche incentivi fiscali per gli investitori persone fisiche. L’art. 15 consente ai soggetti privati residenti nel territorio di San Marino una detrazione nell’imposta generale sui redditi del 5% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 500.000,00. La stessa detrazione è prevista anche a favore dei soci persone fisiche di società di persone in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le agevolazioni sopra indicate sono riconosciute a condizione che gli investitori non cedano a titolo oneroso le partecipazioni entro due anni dall’investimento.
E’ prevista anche un’esenzione delle plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori derivanti dalla cessione delle partecipazioni nelle start-up, a condizioni che tali plusvalenze siano reinvestite in altre start-up costituite da non più di tre anni; inoltre, le esenzioni non possono eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione per l’acquisto o la realizzazione di beni mobili ammortizzabili nei cinque anni anteriori alla cessione[7].
Il Decreto n. 34/2017 ha aggiunto l’art. 16 bis al Decreto Delegato n. 116/14, che ha esteso l’esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi in start up ad uno o più manager dipendenti della medesima società che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima della cessione. La cessione di partecipazioni in start up è inoltre esente dall’imposta di registro e delle formalità richieste per la registrazione.
Per quanto attiene alla disciplina specifica sui contratti di lavoro nelle start up, il Decreto n. 116/2014 ha istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per le start-up. Possono essere assunti esclusivamente soggetti in possesso di laurea magistrale o triennale o diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno 2 anni, in materie connesse all’oggetto dell’impresa[8]. Tale tipologia di contratto può essere utilizzato per le assunzioni solo entro tre anni dal rilascio delle licenza e per un massimo di otto dipendenti; ha una durata massima di trentasei mesi, terminati i quali l’impresa start up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente con una delle forme comuni di assunzioni previste dalla normativa sammarinese.
I lavoratori assunti con un contratto per le start – up che dimostrino di avere un reddito annuo adeguato per il sostentamento dei propri familiari (almeno 18.000 euro annui per se stessi e 6.000 euro annui per ciascun familiare a carico) nonché’ un alloggio adeguato, hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno speciale rinnovabile annualmente; inoltre, il dipendente start up può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per il coniuge e i figli di età inferiore ai 25 anni. Le persone provenienti da paesi non inclusi nello spazio Schengen devono richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’assunzione[9].
E’ prevista, inoltre, la possibilità di assegnare gratuitamente ai dipendenti o ai collaboratori a contratto, stock option, ovvero diritti di opzione sull’acquisto di partecipazioni ad un determinato prezzo di esercizio. La differenza tra il valore delle partecipazioni in start-up al momento dell’assegnazione ai lavoratori e l’ammontare corrisposto dal lavoratore non concorre alla formazione del reddito da lavoro nel caso in cui il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e solo se le partecipazioni/titoli/diritti posseduti dai lavoratori non rappresentino più del 10% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. L’esenzione è condizionata al mantenimento della partecipazione per almeno 12 mesi e la titolarità della stessa risulti da almeno un bilancio, che classifichi tale partecipazione come immobilizzazione finanziaria.
La proceduta per l’apertura di una società a San Marino prevede che la stessa sia costituita mediante atto pubblico che dovrà successivamente essere consegnato al Tribunale per l’iscrizione presso il Registro delle Società ed il rilascio della licenza. Presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è stato istituito il Registro Imprese Start Up ad alta tecnologia. L’impresa che intende iscriversi dovrà presentare apposita istanza e fornire i documenti comprovanti l’attestazione dei requisiti. La verifica della sussistenza di questi ultimi viene demandata all’Ente Gestore del Parco scientifico e Tecnologico, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
[1] Cfr. All. C del Decreto Delegato n. 166/2013
[2] Cfr. Titolo I, Capo II, della Legge n. 71, 27 giugno 2013; nonché’ Legge n. 71, 29 aprile 2014
[3] Cfr. art.2 della Legge n. 71/2013
[4] Cfr. art. 5, comma 2 Decreto Delegato n. 116/2014
[5] La legge sammarinese stabilisce che il capitale sociale minimo sia pari ad euro 25.500,00 per la costituzione di un s.r.l. e pari ad euro 77.000,00 nel caso di S.p.A., inoltre, in tema di versamento del capitale sociale prevede che almeno la metà dello stesso debba essere versato entro 60 giorni dall’iscrizione nel Registro della Società.
[6] Vengono considerati conferimenti in denaro anche le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, salvo che non siano crediti risultati da cessione di beni o prestazioni di servizi.
[7] Cfr. art. 16 Decreto Delegato n. 116/2014
[8] Cfr. art. 6 Decreto Delegato n. 116/2014
[9] Cfr. art. 5, comma 5 bis, del Decreto Delegato n. 116/2014, inserito con Decreto Delegato n. 34/2017